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Convenzione Internazionale sui Diritti Dell'Infanzia
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989.
Gli Stati parti della presente Convenzione.
Considerato che, in conformità
ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace del mondo.
Tenuto presente il fatto che i popoli
delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni
Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità
e nel valore delta persona umana e hanno deciso di promuovere il
progresso sociale ed un migliore tenore di vita in un'ampia libertà.
Riconosciuto che le Nazioni Unite
hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che
ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti
che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza,
colore, sesso lingua, religione, opinione politica o di altra natura,
origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.
Ricordato che nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato
che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.
Convinti che la famiglia, quale
nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale
per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare
dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie
per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno
della comunità.
Riconosciuto che il fanciullo, per
il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve
crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità,
amore e comprensione.
Considerato che occorre preparare
appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società,
ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto
delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità,
di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.
Tenuto presente che la necessità
di accordare speciale protezione al fanciullo e stata stabilita
nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924
e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni
Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sul diritti
civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) nel Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare
nell'articolo 19) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie
specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel
campo della protezione dell'infanzia.
Tenuto presente che, come indicato
nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo,
a causa delta sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno
di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata
protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita».
Richiamare le disposizioni della
Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione
al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento
e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione
41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'Insieme
di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della
giustizia minorile («Regole di Bejing» risoluzione 40/33
dell'Assemblea generate del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione
sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di
emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea
generale, del 14 dicembre 1974).
Riconosciuto che in tutti i paesi
del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare
difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare
attenzione.
Riconosciuta l'importanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni
di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in
via di sviluppo.
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni
essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che
secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati
nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel
proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o
tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro
ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di
qualunque altra condizione.
Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare
che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione
o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni
espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri
della sua famiglia.
Articolo 3
In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da
istituzioni di assistenza sociale
private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o
organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire
oggetto di primaria considerazione.
Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione
e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti
e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi
altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno
ogni misura appropriata di carattere Legislativo e amministrativo.
Gli Stati parte si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i
servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione
dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle
autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza
e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione
del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata
di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare
attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quant'attiene
i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano
tali misure in tutta la gamma delle risorse di qui dispongono e,
all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, i diritti ed
i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia
allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle
usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle
sue capacita evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio
dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.
Articolo 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato
alla vita.
Gli Stati parti Si impegnano a garantire nella più ampia
misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo
La nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome,
ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile,
a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in
conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi
derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia,
in particolari in quelle situazioni in cui il fanciullo Si troverebbe
altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo
di conservare la propria identità nazionalità, nome
e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze
illegali.
Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi
della sua identità o di alcuni di essi. gli Stati parti forniranno
adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente
ristabilita.
Articolo 9
Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato
dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità
competenti non decidano, salva la possibilità di presentare
ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in
conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che
tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del
fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria
in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi
di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti
del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario
fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo
1, tutte le parti interessate devono avere la possibilita di partecipare
al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato
da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali
e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo
quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno
Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione
o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa, sopravvenuta nel
corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi,
o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà
ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro
della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in
cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la
divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole
al benessere dei fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi inoltre
che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé
alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in
virtù del paragrafo I dell'articolo 9, qualunque richiesta
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno
Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia
verra presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito
umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre
che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative
per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere
il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni
personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A
tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati
parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati
parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi
genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di
far ritorno nel proprio paese. II diritto di lasciare qualsiasi
paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni
previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità
pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino
compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare
contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro
mancato rientro (nei paesi d'origine).
A tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.
Articolo 12
Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi
una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in
qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso
in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
A tal fine, verra in particolare offerta al fanciullo La possibilità
di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo
che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante
o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di
procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere,
sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica
o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune
restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla
legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza
nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità
pubblica
Articolo 14
Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla
liberti di pensiero, di coscienza e di religione.
Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori
o alla occorrenza, dei tutori di guidare il fanciullo nell'esercizio
del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità
evolutive.
La libertà di manifestare la propria religione o le proprie
convinzioni può essere sottoposta solo a quelle Limitazioni
di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza,
la salute e la moralità pubblica, e la libertà ed
i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà
di Associazione e alla libertà riunione pacifica.
L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a
restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino
necessarie in una società democratica, nell'interesse della
sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico,
o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti
e le libertà altrui.
Articolo 16
Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne a lesioni illecite
del suo onore della sua reputazione.
Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media
e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni
e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali,
in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica
e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi
che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo
e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere
la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di
programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali,
nazionali ed internazionali;
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai
bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati
a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che
nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli
articoli 13 e 18.
Articolo 18
Gli Stati parti Si devono adoperare al massimo per garantire il
riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno
comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo
del bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e
di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori
o, all'occorrenza, ai tutori.. Nell'assolvimento del loro compito
essi debbono
venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata
ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità
in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo
sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare
che fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa
abbiamo il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati
alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti
per usufruirne.
Articolo 19
Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo
contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica
o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento,
inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi
genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque
altro se ne prenda cura.
Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure
efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire
l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è
affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai fini
di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti
e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui
sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento
giudiziario.
Articolo 20
Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente
del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa
essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale
protezione e assistenza da parte dello Stato.
Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di
cura ed assistenza alternative in conformità alla loro legislazione
nazionale.
Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro,
l'affidamento, la «kafala» prevista dalla Legge islamica,
l'adozione o, in caso di necessita, la sistemazione in idonee istituzioni
per 'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà
debito conto della necessità di garantire una certa continuità
nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,
religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema dell'adozione
devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca
la principale preoccupazione in materia e devono:
a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo
dalle autorità competenti che verifichino, in conformità
alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le
informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver
luogo tenuto conto della situazione del fanciullo
rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza,
le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole
all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli
necessari in materia;
b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere
considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora
questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria
o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel
suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo
fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle
esistenti nel caso di adozione a Livello nazionale;
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione
in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un
lucro finanziano illecito per quanti vi siano implicati;
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la
stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo
in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo
in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22
Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire
al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che
sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure
internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori
o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione
ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali
relativi ai diritti umani e di carattere umanitario, di cui i suddetti
Stati siano parti.
A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che
riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite
e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni
e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi
bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie
alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano
ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della
famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui
fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente
o permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
Gli Stati patti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente
disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la
sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la
sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
Gli Stati patti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali
ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle
risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi
requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui
sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni
del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri
che si prendano cura di lui.
In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza
fornita in conformità il paragrafo 2 sarà gratuita,
ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie
dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciulli, e sarà
intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente
disporre ed usufruire di istruzione, addestramento cure sanitarie
servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni
di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione
sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile,
incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione
internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle
cure sanitarie preventive, del trattamento medico, psicologico e
funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione
professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo
di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità
e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori.
A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle
esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento
dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale
e la fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono
sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritte
di beneficiare di tali servizi.
Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di
questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate
per:
a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche,
con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di
base;
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadre delle cure
mediche di base mediante, tra l'altro l'utilizzo di tecniche prontamente
disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua
potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento ambientale;
d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e) garantire che tutti i membri della societa, in particolare i
genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze
di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento
materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli
incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi
di queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori
e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare
Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate
per abolire le pratiche tradizionali che possano risultare pregiudizievoli
alla salute dei fanciulli.
Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione
internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena
realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo
proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti
in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità
competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il
diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi
sistemazione.
Articolo 26
Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali,
e devono prendere misure necessarie perché questo diritto
venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione
interna.
Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo
richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni
del fanciullo e delle persone responsabili del sue mantenimento,
nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia
per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciulle
o a suo nome.
Articolo 27
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello
di vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale.
I genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente
la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità
e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di
vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro
mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori
del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo
diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza
materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda
la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi
della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo
da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità
finanziaria a tale riguardo, sia sul proprie territorio che all'estero.
In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso,
gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali
nonché la stipula di trattati in materia l'adozione di altri
appropriati strumenti.
Articolo 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione
e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto
e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria
sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili
a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione
della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza
finanziaria nei casi di necessità;
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base
delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale
disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza
scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare
che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità
umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
Gli Stati parti devono promuovere a favorire la cooperazione internazionale
in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire
all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero
e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche
ed ai metodi di insegnamento. A queste proposito i bisogni dei paesi
in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.
Articolo 29
Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo
deve tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo,
dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto
l'arco delle sue potenzialità;
b) inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto
delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto
dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è
originario e delle civiltà diverse dalla propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della
vita in una società libera, in uno spirito di comprensione,
di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia
tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone
di origine autoctona
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve
essere interpretata quale interferenza nella libertà degli
individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative,
a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente
articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti
risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche
o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una
di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato
del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o
praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune
con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed
allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica.
Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo
a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano
l'organizzazione di adeguate attivita di natura ricreativa, artistica
e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto
contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso
o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la
sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale
e sociale.
Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo.
A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri
strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
b) stabile un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni
di lavoro;
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva
applicazione di queste articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere
legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere
i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali,
e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e
nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo conto ogni
forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tale fine
gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata
su piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire:
a) l'induzione o la coercizione
di un fanciullo per coinvolgerlo in attivita sessuali illecite;
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre
pratiche sessuali illecite;
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano
nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento,
la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque
forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma
di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del sue benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
a) nessun fanciullo sia soggetto
a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
né la pena capitale, né l'ergastolo senza possibilità
di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persene
in età inferiore ai 18 anni;
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà
illegalmente e arbitrariamente. L'arresto, la detenzione e l'imprigionamento
di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura
estrema, e per il periodo più breve possibile;
c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere
trattato con umanità e rispetto per la dignità umana,
e secondo modalità che tengano conto delle persone della
sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della
libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno
che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse
superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i
contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e
visite, salve circostanze particolari;
d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere
il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale
o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare
la legittimità di tale privazione di libertà davanti
ad un tribunale e un'altra autorità competente, indipendente
e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto
delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei
casi di conflitto armato e la cui tutela Si estenda ai fanciulli.
Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire
che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente
parte alle ostilità.
Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate
qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di età
ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la
precedenza ai più anziani.
In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù
del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile
durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni
possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti
da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare
il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di
un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento
o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento
o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato.
Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che
favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità
del fanciullo.
Articolo 40
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e
riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere
trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di
dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto
della sua età, non che dell'esigenza di facilitare il suo
reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo
costruttivo in seno a quest'ultima.
A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti
internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare
che:
nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole
di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che
non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento
in cui furono commessi;
qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge
abbia almeno le seguenti garanzie:
essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non
sia stata legalmente provata
essere sollecitamente e direttamente infermato delle accuse a sue
carico, o all'occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed avere
l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione
della sua difesa;
avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziarie
o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in
un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o
con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerate
contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare
in ragione della sua età o condizione, nonché di quella
dei suoi genitori o tutori;
non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare
o far interrogare testimoni a carico, ed ottenere la comparizione
e la deposizione dei testimoni a discarico in condizioni di uguaglianza;
se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare
appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad
esso conseguente presso un'istanza giuridica e a un'attivita competente,
indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito
dalla legge;
avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non
sia in grado di parlare e di comprendere la lingua utilizzata;
avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte
le fasi del procedimento.
Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi,
procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti
in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti
colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno
a:
fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli
devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile,
per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti
giudiziari, a condizione che il diritto umane e le garanzie legali
siano pienamente rispettati.
Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e
alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a
programmi di formazione educativa generale, professionale nonché
a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di
garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro
benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia
al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà
il dettate di qualsiasi normativa che risulti più favorevole
alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione di uno Stato
parte, oppure
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.
PARTE SECONDA
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi
e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto
agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella
realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della
presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti
del fanciullo, che svolgerà le funzioni quì sotto
indicate.
Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità
morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente
Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto
di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali
ordinamenti giuridici.
I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base
di una lista di persene designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato
parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non
oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi
dalla data di ciascuna elezione, Il Segretario generale delle Nazioni
Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a
sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. II Segretarie
generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico
delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che
le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della
Convenzione.
L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli
Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni
Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede
il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle
persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e
la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti
e votanti.
I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni.
Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. II mandato di
cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine
di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi
cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni,
o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi
altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà
a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza
del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede
delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso
dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno.
La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata,
se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente
Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
10 bis. II Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà
il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace
adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente
Convenzione.
(Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato
istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti
prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità
ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli
Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato
nell'adempimento delle loro funzioni).
(Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento
delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso
alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e
dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo
10 bis di queste articolo).
Articolo 44
Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da
essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi
diritti:
a) entro due anni dall'entrata in vigere della presente Convenzione
per gli Stati parti interessati;
b) successivamente ogni cinque anni.
I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori
e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti
di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione.
I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano
al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della
Convenzione in quel paese.
Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo
non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi
del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente
fornite.
Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore
informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni,
rapporti sulle proprie attivita.
Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai
loro rapporti nel proprie paese.
Articolo 45
Alle scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione
e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinate
della Convenzione medesima:
a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF
ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi
rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni
della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. II Comitato
può invitare le agenzie specializzate, I'UNICEF e qualsiasi
altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire
pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva
competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e
l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione
nei settori di rispettiva competenza.
b) Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle agenzie
specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi
rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi
un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle
osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi
su questa richiesta o indicazioni;
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di
chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi
su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni
in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli
articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e
raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato
e sottoporsi all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli
eventuali commenti degli Stati parti.
PARTE TERZA
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione e soggetta a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi
Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
La presente Convenzione entrerà in vigere trenta giorni dopo
la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca
dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione,
la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito
dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne
il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. II Segretario generale comunicherà le proposte
di emendamento agli Stati parti pregando loro di informarle se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti
per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro
mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo
degli Stati parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario
generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle
Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo
1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea
ed accettate dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della
presente Convenzione.
Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati
che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati
dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento
esse abbiano accettato.
Articolo 51
Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti
gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al memento
della ratifica o dell'adesione.
Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto
e gli scopi della presente Convenzione
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi memento mediante
notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale
notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata
ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante
notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data
in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
II Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il depositario
della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese,
inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
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